Normativa

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La normativa sulla bonifica degli impianti aeraulici

La normativa italiana è molto stringente nell’indicare le condizioni di efficienza e igienicità in cui devono essere mantenuti gli impianti aeraulici nei luoghi di lavoro ed individua il datore di lavoro ed i dirigenti come responsabili, amministrativamente e penalmente, del rispetto di tali obblighi.

Le principali norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il c.d. “Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro”, cui si aggiungono le leggi regionali emanate da alcune Regioni che possono contenere disposizioni più restrittive. 

Le modalità e le procedure tecniche da applicare negli interventi di ispezione, pulizia e sanificazione degli impianti HVAC sono invece contenute in ulteriori fonti quali: Linee Guida nazionali ed internazionali, opuscoli sulla sicurezza, protocolli e procedure operative, standard tecnici elaborati da associazioni di categoria del settore.

Le principali fonti tecniche di riferimento sono (in ordine cronologico):

 

  • Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione – approvate dalla Conferenza Stato-Regioni – seduta del 05/10/2006 scarica qui
  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. “Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro”) scarica qui
  • Ventilazione degli edifici – condotte – pulizia dei sistemi di ventilazione – Norma UNI EN 15780:2011
  • Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria – approvata dalla Conferenza Stato-Regioni – seduta del 07/02/2013 scarica qui
  • Assessment, Cleaning and Restoration of HVAC Systems (ACR) – Standard tecnico N.A.D.C.A. (National Air Duct Cleaners Association) – Edizione 2013 (e successivi aggiornamenti del 2021) scarica qui
  • Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi – approvate dalla Conferenza Stato-Regioni – seduta del 7 maggio 2015 scarica qui;
  • European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species – ESGLI – June 2017 scarica qui
  • Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica – INAIL – 2017 scarica qui
  • Protocollo Operativo per l’Ispezione e la Sanificazione degli Impianti Aeraulici – Protocollo Operativo A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici)Aprile 2018 scarica qui

Il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro

l Titolo II del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è dedicato alle condizioni di igiene e sicurezza che devono essere rispettate in tutti i luoghi destinati ad ospitare i lavoratori sia all’interno dell’azienda che nelle sue pertinenze. 
Una particolare attenzione è riservata al tema della qualità dell’aria all’interno dei locali chiusi ed alla corretta manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di condizionamento e trattamento dell’aria.   

Ai sensi dell’Art. 63 comma 1. “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV” dello stesso Decreto. Il punto 1.9 dell’Allegato IV è dedicato al microclima e stabilisce che: 

  • 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi (…) è necessario far sì che (…) i lavoratori (…) dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
  • 1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 
  • 1.9.1.4. Gli impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 
  • 1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.  

Ai sensi dell’Art. 64 comma 1. il datore di lavoro provvede affinché: 

  1. i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; 
  2. i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. 

La puntualità delle disposizioni normative sopra menzionate, e le dure sanzioni previste dall’Art. 68 per il datore di lavoro che non le rispetta (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro), testimoniano la grande importanza riconosciuta alla pulizia e alla sanificazione periodica degli impianti di trattamento aria per la salute umana soprattutto nei luoghi chiusi. 

Le Linee Guida sui rischi correlati all’igiene degli impianti HVAC

Le Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 febbraio 2013 denominate “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria” offrono al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e la gestione dei rischi legati agli impianti HVAC e per la pianificazione degli interventi di manutenzione. In particolare le Linee Guida prevedono le ispezioni visive e le ispezioni tecniche degli impianti quali principali attività di prevenzione.
L’ispezione visiva ha lo scopo di ispezionare periodicamente i punti potenzialmente critici dell’impianto in modo da verificarne la funzionalità e lo stato igienico. La frequenza consigliata per le ispezioni visive è di almeno una all’anno, fatto salvo un minor intervallo in caso di particolari fattori di pericolosità e/o fonti di inquinamento.
L’ispezione tecnica prevede video-ispezioni, campionamenti e controlli tecnici sui componenti dell’impianto per valutarne lo stato igienico e l’efficienza. In base ad essa è possibile definire le condizioni dell’impianto, le modalità e la tempistica con cui intervenire nelle successive attività di bonifica.

La bonifica consiste nella pulizia e nella sanificazione di tutte le componenti dell’impianto: Unità e Centrali di Trattamento Aria (UTA/CTA), canali di distribuzione completi di accessori e terminali, oltre ad eventuali torri evaporative. 

Le Linee Guida sulla manutenzione degli impianti HVAC

Le “Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” sono state redatte dalla Commissione “indoor” del Ministero della Salute ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 05/10/2006.

Esse contengono l’indicazione delle azioni che è necessario effettuare periodicamente sugli impianti HVAC al fine di conservarne l’efficienza funzionale e lo stato igienico prescritto dalle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Affinché i requisiti igienici dei sistemi di condizionamento e di ventilazione siano permanentemente rispettati le Linee Guida prevedono che:

–  “devono essere effettuate ispezioni tecniche e manutentive regolari insieme a frequenti controlli igienici da parte di personale specializzato, all’uopo incaricato. Si raccomanda di prevedere l’istituzione di un Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione”. (…). 
– “I sistemi impiantistici devono essere controllati regolarmente e devono essere puliti, se necessario, da personale qualificato; un sistema può essere mantenuto pulito solo quando tutte le superfici del sistema (in particolare dei condotti d’aria) non presentano accumuli di particolato ritenuti non accettabili. 
– I filtri devono essere ispezionati regolarmente e, se vi è una evidente contaminazione, devono essere rimpiazzati, senza considerare la loro vita utile. 
– La salvaguardia delle condizioni igieniche, per i sistemi impiantistici che utilizzano l’acqua, deve essere effettuata mediante regolari controlli e procedure di sanificazione, inclusa l’eventuale sterilizzazione dei componenti.” (…) 
-“Il campionamento dell’acqua per la ricerca di Legionella, deve essere effettuato in un numero di siti che sia rappresentativo dell’impianto. 
– La qualità dell’acqua spruzzata nelle sezioni di umidificazione deve essere periodicamente controllata, l’incremento della carica batterica deve essere prevenuto mediante periodica pulizia dei sistemi oppure, se necessario, mediante sanificazione. 
– La sanificazione dell’impianto (intesa come pulizia, disinfezione o sterilizzazione, se necessaria) deve essere effettuata usando metodi fisici o chimici, con periodicità regolare. La sanificazione chimica può essere effettuata solo utilizzando materiali biocidi la cui efficacia e assenza di tossicità siano state accertate. 
– Dopo la sanificazione, tutte le componenti dell’impianto devono essere ispezionate per assicurare che non sia incorso nessun danno all’impianto, e che le procedure di sanificazione siano state efficaci. Al termine della sanificazione deve essere assicurata l’eliminazione dall’impianto di ogni residuo (in particolare fluido) di materiali biocidi impiegati. 
– Le ispezioni devono prevedere controlli tecnici e test in accordo con la normativa vigente. 
– Le ispezioni periodiche devono includere le seguenti operazioni: 
        – Visita di ispezione dell’unità centrale di trattamento dell’aria e degli ambienti da questa serviti per rilevare eventuali danneggiamenti, da effettuarsi insieme al responsabile della                  sicurezza e a un rappresentante del personale 
        – Registrazione dei parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria) in punti significativi del sistema di condizionamento dell’aria e degli ambienti serviti 
        – Ispezione delle condizioni igieniche inclusi specifici test su filtri, umidificatori e batterie di scambio termico 
        – Controllo del conteggio batterico totale e, se ritenuto necessario, controllo della carica di Legionella 
        – Rapporto scritto sui risultati dell’ispezione insieme alle eventuali raccomandazioni richieste per le misure igieniche necessarie. 

– Le ispezioni igieniche dei sistemi di condizionamento dell’aria devono essere effettuate da personale tecnico competente nel settore: 
       – Ogni anno nel caso di sistemi con umidificatori ad acqua 
       – Ogni due anni nel caso di sistemi con umidificatori a vapore 
       – Ogni tre anni per sistemi senza umidificatori d’aria”.  

L’esposizione agli agenti biologici sui luoghi di lavoro

Il Titolo X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è dedicato alla tutela dei lavoratori rispetto al rischio di esposizione ad agenti biologici, cioè a “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.  Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in base al loro rischio di infezione e all’Allegato XLVI al D.Lgs. 81/2008 è riportata la classificazione di ciascun agente.

Il rischio Legionella negli impianti HVAC

Uno degli agenti biologici più diffusi e più pericolosi che possono annidarsi negli impianti HVAC è costituito dai batteri della famiglia della Legionella ed in particolare dalla Legionella pneumophila, classificata come agente biologico di “classe 2” e come tale in grado di causare malattie e costituire un serio rischio per i lavoratori.
Il contagio avviene mediante inalazione del batterio contenuto nell’aerosol sprigionato dalla nebulizzazione dell’acqua infetta che avviene per impatto sulle superfici, per spruzzo o per insufflazione di aria al suo interno. 
Potendo essere presente nelle reti idriche, negli impianti HVAC quali split, fancoil, UTA, torri evaporative etc. il batterio della Legionella è uno degli agenti biologici più attenzionati e per i quali più stringenti sono le misure di prevenzione previste dalla normativa. 

La norma di riferimento è costituita dalle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi – approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015. Secondo le Linee Guida la prevenzione si fonda su tre direttrici principali: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio. 

La valutazione del rischio comporta l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere e tenere costantemente aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio o DVR, uno specifico elaborato tecnico che descrive dettagliatamente la consistenza e le caratteristiche degli impianti sensibili (impianti idrici e impianti di trattamento dell’aria) e dei punti critici presenti all’interno di una struttura, indicando tutto ciò che è necessario fare per gestire i rischi di sviluppo e propagazione del batterio della Legionella.

Per quanto riguarda gli impianti aeraulici le principali azioni di prevenzione consistono in:

  • ispezioni visive periodiche, con frequenza almeno annuale, per la valutazione dello stato igienico degli impianti;
  • ispezioni tecniche periodiche, con frequenza da definire in base al DVR ed alle condizioni dell’impianto, complete di prelievi ed analisi microbiologiche necessarie per la valutazione dello stato igienico dell’impianto e della sua funzionalità;
  • attività periodica di pulizia e di sanificazione, con frequenza da definire in base ai risultati delle ispezioni tecniche, di tutti i componenti dell’impianto, con particolare riferimento ai locali che ospitano le UTA, filtri, umidificatori, batterie di scambio termico, recuperatori di calore, condotti di distribuzione e terminali. 

Le attività di comunicazione, infine, consistono nel formare, informare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti circa i potenziali rischi ed i comportamenti da tenere per minimizzarne gli effetti. 

 

Per maggiori informazioni sulla Legionella, sulla gestione dei rischi e sulle relative norme tecniche visita il sito: www.prevenzionelegionella.it

Le sanzioni penali e civili a carico del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il c.d. “Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro” non si limita ad indicare quali sono le condizioni di igiene e sicurezza che devono essere rispettate in tutti i luoghi di lavoro, ma identifica in modo chiaro nel datore di lavoro e/o nel dirigente incaricato la figura di responsabile per le possibili inadempienze. 
In particolare a norma dell’Art. 68 è punito con l’arresto fino a 4 mesi o un’ammenda fino a € 5.896,84 il datore di lavoro o il dirigente che non provvede affinché “i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.
L’Art. 282 commi 1 e 2 prevede invece le sanzioni per la violazione dell’art. 271 commi 1., 2., 3. e 5, in tema di obblighi relativi alla redazione ed all’aggiornamento del DVR – Documento di Valutazione del Rischio, stabilendo l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.